|
|
 |
| 7 APRILE 2001 |
| ENTRA IN VIGORE |
| Il 7 aprile entra in vigore l'ORDINANZA del
Ministero della sanitą 30 marzo 2001 "Misure sanitarie ed ambientali urgenti in
materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero
energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto
e basso rischio". |
| L'ordinanza stabilisce l'obbligo per le
imprese che effettuano l'attivitą di recupero energetico o l'attivitą di incenerimento
di materiali a rischio BSE di aggiornare il documento di valutazione del rischio.
|
|
PER APPROFONDIRE: |
|
|
ORDINANZA 30 marzo 2001 - Ministero della sanitą - Misure sanitarie
ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla
gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e
dei materiali ad alto e basso rischio. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana
n. 82 del 7 aprile 2001) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|