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19 LUGLIO 2005
ENTRA IN VIGORE
Il 19 luglio 2005 entrano in vigore le disposizioni contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003, determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota attraverso l'aggiunta di 4 articoli al D.lgs 626/94:
- Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota)
- Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli)
- Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi)
- Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi)

PER APPROFONDIRE:
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003)
Piazzaffari
LEGGE 1° marzo 2002, n. 39 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 54/L alla Gazzetta Ufficiale italiana GU n. 72 del 26 marzo 2002)

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