| 19 LUGLIO 2005 |
| ENTRA IN VIGORE |
| Il 19 luglio 2005 entrano
in vigore le disposizioni contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235
-
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
|
| Il Decreto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003, determina i requisiti minimi di sicurezza e
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di
lavori temporanei in quota attraverso
l'aggiunta di 4 articoli al D.lgs 626/94:
|
| - Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota)
|
| -
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
delle scale a pioli)
|
| -
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
dei ponteggi)
|
| -
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti
l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi)
|
|
PER APPROFONDIRE: |
|
|
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235
-
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 198 del 27 agosto 2003) |
|
|