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| 04 GENNAIO 2006 |
ENTRA IN VIGORE
In base alla legge 9 gennaio 2006 n. 13 entra in vigore il divieto di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità nazionali di navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui età risale a oltre 15 anni.
È inoltre vietato l'accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalità, che trasportano prodotti petroliferi.
Nel testo della legge inoltre si fa notare che è istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007 è pari a 12 milioni di euro.
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PER APPROFONDIRE: |
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LEGGE 9 gennaio 2006, n.13
Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 del 20 gennaio 2006) |
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